Testo normativo
(Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se e' avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione e' revocato, qualora l'autorita' giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilita' per la violazione. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorita', il provvedimento e' immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Pagare la multa non evita la sospensione della patente
Pagare subito la multa non ti salva dalla sospensione della patente: il prefetto la può disporre lo stesso. Se la violazione tocca la patente, informati prima di pagare — dopo non puoi più contestare.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste dalle norme sulla circolazione stradale e sui servizi di trasporto merci. Prevede che per le stesse violazioni il prefetto disponga la sospensione della patente o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, **anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta**, e che il provvedimento di sospensione sia revocato qualora l'autorità giudiziaria decida in senso favorevole nei casi indicati.
Cosa significa
Contiene l'informazione che smentisce la convinzione più diffusa in materia di multe: pagare subito non chiude la vicenda. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione pecuniaria, ma **non** impedisce al prefetto di disporre la sospensione della patente quando ne ricorrono i presupposti. Sono due binari separati, e chi paga pensando di aver risolto scopre la sospensione dopo. Ne segue una conseguenza pratica rilevante per la scelta fra pagare e fare ricorso: se la violazione comporta anche una sanzione accessoria sulla patente, il calcolo di convenienza cambia, perché contestare la violazione è l'unico modo di contestare anche il presupposto della sospensione. È esattamente la situazione in cui vale la pena informarsi prima di pagare, non dopo.
A chi si applica
A chi ha commesso una violazione in materia di circolazione stradale o di trasporto merci che comporti effetti sulla patente o sul documento di circolazione.
Quando si applica
Al momento della valutazione da parte del prefetto.
Cosa puoi fare
Prima di pagare in misura ridotta, verificare se la violazione contestata comporta anche punti o sospensione: se sì, valutare gli scritti difensivi dell'articolo 18 prima del pagamento, perché dopo la contestazione è chiusa.
Attenzione
Il pagamento in misura ridotta evita la reiterazione dell'articolo 8-bis ma non le sanzioni accessorie sulla patente: sono due cose diverse e vanno valutate separatamente.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.