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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Devoluzione dei proventi)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, e' devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorita' competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Dove finiscono i soldi delle sanzioni

In parole semplici

I soldi delle sanzioni vanno agli enti indicati dalla legge — ma non a chi ha emesso l'ordinanza: quello è escluso dalla ripartizione, proprio perché chi decide non deve avere un interesse a incassare.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda; che il provento delle sanzioni per le violazioni in materia di servizi di trasporto merci è devoluto allo Stato; e che, nelle materie di competenza regionale e per le funzioni delegate, i proventi spettano alle Regioni. Prevede che continuino ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione vigenti, ma che **siano escluse dalla ripartizione le autorità competenti a emanare l'ordinanza-ingiunzione**, la cui quota è ripartita fra gli altri aventi diritto.

Cosa significa

L'ultimo comma contiene una scelta di garanzia che vale la pena conoscere, perché risponde a un sospetto diffuso: chi decide sulla sanzione non ne incassa il provento. L'autorità che emette l'ordinanza-ingiunzione è esclusa dalla ripartizione, e la sua quota va agli altri. È una regola di imparzialità: separa il potere di decidere dall'interesse economico all'esito, ed elimina alla radice l'incentivo a sanzionare per fare cassa. Va detto per completezza che il quadro complessivo della destinazione dei proventi è più articolato, perché varie leggi di settore — in particolare il Codice della strada — contengono destinazioni vincolate proprie, che questa norma fa salve. Ma il principio dell'esclusione di chi decide resta, e nel discorso pubblico sulle multe è un dato che manca quasi sempre.

A chi si applica

Riguarda gli enti destinatari dei proventi; interessa i cittadini come informazione sul funzionamento del sistema.

Quando si applica

Nella devoluzione dei proventi delle sanzioni.

Cosa puoi fare

Per sapere come un Comune destina i proventi delle sanzioni, la strada è la richiesta di accesso: sono dati di bilancio, e in molte materie le destinazioni sono vincolate e rendicontabili. Sul sito trovi i modelli per l'accesso.

Attenzione

L'esclusione riguarda l'autorità competente a emanare l'ordinanza-ingiunzione, non ogni ente coinvolto nell'accertamento. Il quadro delle destinazioni è definito anche dalle leggi di settore.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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