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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Esecuzione forzata)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non puo' comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
14 dicembre 2024 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Se non paghi: l'ordinanza diventa titolo per la riscossione forzata

In parole semplici

Se non paghi entro il termine, la somma va a ruolo e arriva la cartella, con tutto quello che comporta. Prima di quel momento hai due strade: pagare, anche a rate, oppure fare opposizione nei termini. Aspettare non è una terza strada.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'ufficio finanziario competente che lo dà in carico all'agente per la riscossione. Individua l'ufficio competente in quello del luogo dove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza. Disciplina la misura dell'aggio spettante agli agenti della riscossione e prevede che le Regioni possano avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Contiene infine disposizioni per il caso in cui la somma sia dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna.

Cosa significa

È il passaggio in cui l'ordinanza-ingiunzione smette di essere una richiesta e diventa un titolo esecutivo, con tutto quello che la riscossione coattiva comporta: iscrizione a ruolo, cartella, e le misure che seguono se la cartella non viene pagata. Il punto pratico più importante è che questo passaggio ha un prima e un dopo, e le difese stanno quasi tutte nel prima. Una volta iscritta a ruolo la somma, contestare il merito della sanzione diventa molto più difficile: l'opposizione all'ordinanza aveva termini precisi, e la fase esecutiva ne ha altri, più limitati quanto ai motivi deducibili. Chi riceve un'ordinanza-ingiunzione ha quindi due sole strade sensate: pagare, eventualmente chiedendo la rateizzazione dell'articolo 26, oppure proporre opposizione nei termini. Lasciar passare il tempo non è una terza opzione.

A chi si applica

A chi non ha pagato entro il termine fissato nell'ordinanza-ingiunzione.

Quando si applica

Dopo la scadenza del termine per il pagamento.

Cosa puoi fare

Se non riesci a pagare, chiedere la rateizzazione prima della scadenza, non dopo. Se intendi contestare, proporre opposizione nei termini dell'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011: sono le uniche due strade prima che la somma vada a ruolo.

Attenzione

La prescrizione del diritto a riscuotere è disciplinata dall'articolo 28 e può essere interrotta: un'ordinanza vecchia non è necessariamente prescritta. Verificare prima di darlo per scontato.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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