Testo normativo
(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La rateizzazione: da tre a trenta rate, per chi è in difficoltà
Se non riesci a pagare tutto insieme puoi chiedere di rateizzare, da tre a trenta rate mensili, documentando la tua situazione economica. Ma se salti anche una sola rata devi pagare subito tutto il resto: meglio chiedere più rate e starci dentro.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, **su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate**, che la sanzione sia pagata in rate mensili da tre a trenta, con un importo minimo per ciascuna rata, e che in ogni momento il debito possa essere estinto con un unico pagamento. Prevede che, decorso inutilmente il termine fissato anche per una sola rata, l'obbligato sia tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.
Cosa significa
È lo strumento che rende sostenibile una sanzione elevata per chi non può pagarla in una volta, e va conosciuto perché **non opera d'ufficio**: bisogna chiederlo, e bisogna documentare le condizioni economiche disagiate. La forbice è ampia — da tre a trenta rate mensili, quindi fino a due anni e mezzo — e la scelta dentro quella forbice dipende dalla situazione dimostrata. L'ultimo comma contiene però una regola severa che va letta prima di accettare un piano: il mancato pagamento anche di **una sola** rata fa decadere dal beneficio e rende immediatamente esigibile tutto il residuo. Non c'è tolleranza per un ritardo. Ne segue un consiglio pratico: è preferibile chiedere un numero di rate più alto e sostenibile che un piano breve che si rischia di non rispettare.
A chi si applica
A chi ha ricevuto una sanzione pecuniaria e si trova in condizioni economiche disagiate.
Quando si applica
Dopo l'applicazione della sanzione, su richiesta dell'interessato.
Cosa puoi fare
Presentare istanza scritta all'autorità che ha applicato la sanzione, documentando la situazione economica — reddito, carichi familiari, altre esposizioni. Chiedere un numero di rate prudente: la sostenibilità conta più della durata.
Cosa devi fare
Rispettare ogni singola scadenza: il ritardo su una sola rata fa decadere dal beneficio.
Termini
Da tre a trenta rate mensili.
Attenzione
La rateizzazione va chiesta e concessa: non è un diritto che si attiva da solo, e il pagamento parziale spontaneo senza autorizzazione non produce gli stessi effetti.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.