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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Giudizio di opposizione)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 13 dicembre 1990 al 5 marzo 1992. Vai al testo vigente oggi.

Il pretore, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.6 Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il pretore puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il pretore puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n. 534 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1990, n.49) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente."

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
13 dicembre 1990 al 5 marzo 1992
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Articolo abrogato nel 2011: il giudizio di opposizione

In parole semplici

Anche questo è stato cancellato nel 2011. Le regole del giudizio di opposizione sono nel D.Lgs. 150/2011.

Cosa dice

Il testo di questo articolo è stato abrogato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nel testo vigente la posizione resta nell'articolato, priva di disposizioni.

Cosa significa

Era l'articolo che disciplinava lo svolgimento del giudizio di opposizione: comparizione delle parti, poteri del giudice, esito. È stato assorbito nella disciplina del rito del lavoro applicabile alle opposizioni a sanzione amministrativa. Il fatto che tre articoli consecutivi — 22, 22-bis e 23 — siano stati svuotati insieme racconta una cosa utile su come si legge una legge nel tempo: un intero blocco può essere trasferito altrove lasciando il testo originario apparentemente intatto nella numerazione ma vuoto nel contenuto. Chi legge solo la rubrica, senza il corpo, può credere che la disciplina sia ancora lì.

A chi si applica

A chiunque incontri un rinvio a questo articolo in documenti anteriori al 2011.

Quando si applica

Fino all'abrogazione disposta dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Attenzione

Questa scheda non riproduce il testo abrogato. Il giudizio di opposizione è oggi regolato dall'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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