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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 15 gennaio 2000 al 25 marzo 2004. Vai al testo vigente oggi.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. 28 Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.(7)

Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n.62 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n.10) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte."

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AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507 (in S.O. n.233 relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto (con l'art.97 comma 1) che:" L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"."

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 gennaio 2000 al 25 marzo 2004
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Come si fa opposizione davanti al giudice

In parole semplici

Contro l'ordinanza-ingiunzione puoi fare opposizione davanti al giudice ordinario. Attenzione: le regole non sono più scritte qui, sono nell'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011 — molte guide in giro sono ancora ferme alla vecchia procedura, abrogata nel 2011.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, salvo quanto previsto dal Codice del processo amministrativo e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti all'**autorità giudiziaria ordinaria**, e che l'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. I commi che disciplinavano in origine termini e modalità sono stati abrogati dallo stesso decreto legislativo.

Cosa significa

È l'articolo più importante della fase contenziosa, ed è anche quello che dimostra perché leggere un testo aggiornato conta: l'originaria disciplina dell'opposizione non è più qui. Nel 2011 la materia è stata trasferita nel decreto sulla riduzione dei riti civili, che ha ricondotto l'opposizione al rito del lavoro. Chi cerca in questo articolo i termini e le modalità non li trova, e chi legge una guida non aggiornata rischia di seguire regole abrogate. Due punti restano fissati qui e vanno tenuti presenti. Il giudice è quello **ordinario**, non amministrativo — con la riserva delle materie che il Codice del processo amministrativo attribuisce al giudice amministrativo, come alcune sanzioni delle autorità indipendenti. E sono impugnabili con questo strumento sia l'ordinanza-ingiunzione sia l'ordinanza che dispone la sola confisca. Su questo sito il D.Lgs. 150/2011 è in archivio: l'articolo 6 va letto insieme a questo.

A chi si applica

A chi ha ricevuto un'ordinanza-ingiunzione o un'ordinanza di sola confisca.

Quando si applica

Dopo la notificazione dell'ordinanza.

Quando non si applica

Restano ferme le competenze del giudice amministrativo previste dal Codice del processo amministrativo e le altre disposizioni di legge che attribuiscono la cognizione ad altri giudici.

Cosa puoi fare

Leggere l'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011, che è la norma effettivamente applicabile: contiene termini, giudice competente e modalità di proposizione. Verificare anche se la materia rientri fra quelle attribuite al giudice amministrativo.

Cosa devi fare

Rispettare il termine per proporre opposizione, che è stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011: è un termine di decadenza, e scaduto quello l'ordinanza diventa titolo esecutivo.

Termini

Il termine non è più in questo articolo: si trova nell'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011.

Attenzione

Molte guide e moduli in circolazione riportano ancora la vecchia procedura abrogata nel 2011. Prima di seguire un modello trovato online, verificare che rinvii al D.Lgs. 150/2011.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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