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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Aumento delle pene pecuniarie)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Confronto con la versione precedente (15 dicembre 1981):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonche' le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque. Sono altresi' moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.venticinquemila.4

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 marzo 1989, n. 122 (in G.U. 6/4/1989, n.80) ha disposto (con l'art. 20 comma 3) che:"La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114."

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 marzo 1989, n. 122 (in G.U. 6/4/1989, n.80) ha disposto (con l'art. 20 comma 3) che:"La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114."

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
1 giugno 1989 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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