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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 114

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo

a euro 20

o nel massimo

a euro 50

sono elevate, rispettivamente,

a euro 20

e

a euro 50

.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.(4)

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 marzo 1989, n. 122 (in G.U. 6/4/1989, n.80) ha disposto (con l'art. 20 comma 3) che:"La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114."

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
8 agosto 2009 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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