Testo normativo
(Perdono giudiziale)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
L'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio".
Da dove viene questo testo
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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