Testo normativo
(Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento).
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Confronto con la versione precedente (19 gennaio 2012):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
LeIl penemancato pagamento della multa eo dell'ammenda non eseguite perentro insolvibilita'il deltermine condannatodi sicui convertonoall'articolo nella660 liberta'del controllatacodice perdi unprocedura periodopenale massimo,indicato rispettivamente,nell'ordine di unesecuzione annone ecomporta dila seiconversione mesi.nella Nelsemiliberta' casosostitutiva. inIl cuiragguaglio lasi penaesegue pecuniariaa danorma convertiredell'articolo non135 siadel superiorecodice adpenale. unIn milione,ogni caso la stessasemiliberta' sostitutiva non puo' essereavere convertita,durata superiore a richiestaquattro delanni, condannato,se inla lavoropena sostitutivo.convertita (18)e' Ilquella ragguagliodella hamulta, luogoe calcolandodurata venticinquemilasuperiore lire,a odue frazioneanni, dise venticinquemilala lire,pena diconvertita penae' pecuniariaquella perdell'ammenda. unSe giornoe' distato liberta'disposto controllatail epagamento cinquantamilarateale, lire,ai osensi frazionedell'articolo di133-ter cinquantamiladel lire,codice perpenale, unla giornoconversione diha lavoroluogo sostitutivo.per (15)la 43parte residua della pena pecuniaria. Il condannato puo' sempre far cessare lal'esecuzione penadella sostitutivasemiliberta' pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della liberta'pena controllatada scontataconversione oespiata; dela lavorotal sostitutivofine, prestato.puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n.440 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n.53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata".
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-21 giugno 1996, n.206 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione".
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AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 18/1/2012, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziche' euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (8 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n.440 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n.53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata".
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-21 giugno 1996, n.206 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione".
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AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 18/1/2012, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziche' euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata".
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 30 dicembre 2022 al 23 aprile 2026
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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