Testo normativo
(Conversione di pene pecuniarie)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilita' del condannato si convertono nella liberta' controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa puo' essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. (18) Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo. (15) 43 Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della liberta' controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (8 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n.440 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n.53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata".
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-21 giugno 1996, n.206 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione".
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AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 18/1/2012, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziche' euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata".
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 19 gennaio 2012 al 30 dicembre 2022
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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