Testo normativo
Art. 102
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
(Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento)
Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva.
Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda.
Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.
Il condannato può sempre far cessare l'esecuzione della semilibertà pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.
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Note di aggiornamento della fonte (11 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n.440 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n.53) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anzichè settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata".
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-21 giugno 1996, n.206 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n.26) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione".
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AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 18/1/2012, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anzichè euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata".
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AGGIORNAMENTO (53)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 17 aprile 2026, n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 22/04/2026, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva".
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 23 aprile 2026 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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