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Testo normativo

Revoca e sospensione dei certificati qualificati

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 2006 al 14 maggio 2006. Vai al testo vigente oggi.

Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;

revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';

revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice;

revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.

Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2006 al 14 maggio 2006
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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