Testo normativo
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37;
revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';
revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice;
revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle Linee guida , per violazione delle regole tecniche ivi contenute.
La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle Linee guida.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 27 gennaio 2018 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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