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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Accertamento di conformita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 12 novembre 2014 al 11 dicembre 2016. Vai al testo vigente oggi.

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformita' da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformita', l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Da dove viene questo testo
Atto
D.P.R. 380 del 6/06/2001
Questa versione vigente dal
12 novembre 2014 al 11 dicembre 2016
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Sanatoria per i lavori senza titolo: la doppia conformità

In parole semplici

Se hai costruito senza permesso ma l'opera era in regola allora ed è in regola oggi, puoi sanarla pagando il doppio del contributo. Il Comune ha sessanta giorni: se tace, la risposta è no.

Cosa dice

Chi ha costruito senza permesso, o in totale difformità, o senza la SCIA che lo sostituisce, può ottenere il permesso in sanatoria se l'opera rispetta la disciplina urbanistica ed edilizia sia di quando è stata fatta, sia di quando si presenta la domanda. Si paga, a titolo di oblazione, il contributo di costruzione in misura doppia. Il Comune deve rispondere con provvedimento motivato entro sessanta giorni: se non risponde, la domanda si intende respinta.

Cosa significa

Non è un condono. Sana solo un difetto di forma: l'opera si poteva fare, mancava il titolo. Se l'opera non era regolare allora, o non lo sarebbe oggi, non si sana.

A chi si applica

Il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile.

Quando si applica

Fino alla scadenza dei termini per demolire e comunque fino a quando il Comune non ha applicato le sanzioni.

Quando non si applica

Per le difformità parziali e le variazioni essenziali vale l'art. 36-bis, con regole diverse e più larghe.

Termini

Il Comune ha sessanta giorni per decidere; il suo silenzio vale come rifiuto.

Attenzione

Il silenzio qui vale «no», al contrario di quanto succede per l'art. 36-bis: aspettare non basta. Contro il rifiuto, anche silenzioso, ci si rivolge al giudice amministrativo, con i termini brevi di quel processo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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