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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 21 agosto 2013 al 12 novembre 2014. Vai al testo vigente oggi.

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

gli interventi di nuova costruzione;

gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, ... dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso , nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita'.

Le regioni possono altresi' individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.

Da dove viene questo testo
Atto
D.P.R. 380 del 6/06/2001
Questa versione vigente dal
21 agosto 2013 al 12 novembre 2014
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il permesso di costruire: quando serve

In parole semplici

Se costruisci qualcosa di nuovo o aggiungi volume a un edificio esistente, serve il permesso di costruire: il Comune deve approvare il progetto prima che tu cominci.

Cosa dice

Richiedono il permesso di costruire le nuove costruzioni, la ristrutturazione urbanistica e la ristrutturazione edilizia che porta a un edificio in tutto o in parte diverso quando cambia la volumetria complessiva. Nei centri storici (zone omogenee A) lo richiede anche il cambio di destinazione d'uso; per gli immobili tutelati dal Codice dei beni culturali, anche le modifiche di sagoma, volume o prospetti.

Cosa significa

È il titolo più impegnativo: il Comune deve esaminare il progetto e rilasciare un provvedimento prima che i lavori comincino. Serve quando l'intervento trasforma davvero il territorio, soprattutto aggiungendo volume.

Quando si applica

Per gli interventi elencati. Le Regioni possono stabilire con legge altri interventi soggetti a permesso, e decidono quali cambi d'uso richiedono il permesso o la SCIA.

Quando non si applica

Non serve per i lavori di edilizia libera (art. 6), per quelli soggetti a CILA (art. 6-bis) o a SCIA (art. 22).

Cosa puoi fare

Chiedere il permesso anche per i lavori soggetti a SCIA, se vuoi una risposta espressa (art. 22).

Attenzione

Chiudere stabilmente un balcone o una loggia di solito crea un nuovo volume, e allora non basta la CILA: è un'interpretazione diffusa, non una frase dell'articolo, e il caso concreto va verificato con l'ufficio tecnico del Comune o con un tecnico. Per i lavori fatti senza permesso quando serviva valgono l'art. 31 (demolizione) e l'art. 36 (sanatoria). Il procedimento di rilascio del permesso è regolato in altri articoli del testo unico.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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