Testo normativo
(Norme applicabili)
L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo 71 il locatore puo' recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita' del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma. 5
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto".
- Atto
- Disciplina delle locazioni di immobili urbani
- Questa versione vigente dal
- 13 ottobre 1983 al 24 dicembre 1987
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 28 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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