Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga)

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 30 luglio 1978 al 30 dicembre 1998. Vai al testo vigente oggi.

Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 58 non e' aggiornato per gli effetti di cui all'articolo 24. Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione e' aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto: il 20 per cento dall'inizio del terzo anno; il 40 per cento dall'inizio del quarto anno; il 60 per cento dall'inizio del quinto anno; il 75 per cento dall'inizio del sesto anno. In ogni caso con l'integrale applicazione dell'equo canone l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Questo articolo è stato modificato da
Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
30 luglio 1978 al 30 dicembre 1998
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina