Testo normativo
(Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)
L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani
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I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze: a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963; c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963.
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Da dove viene questo testo
- Atto
- Disciplina delle locazioni di immobili urbani
- Questa versione vigente dal
- 30 luglio 1978 al 6 marzo 1980
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 28 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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