Testo normativo
Art. 49
L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani
Confronto con la versione precedente (30 luglio 1978):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario. In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Disciplina delle locazioni di immobili urbani
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 28 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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