Testo normativo
(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario)
L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani
Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 30 luglio 1978 al 1 gennaio 1992. Vai al testo vigente oggi.
Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario. In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
Cronologia di questo articolo — 4 versioni
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Questo articolo è stato modificato da
Da dove viene questo testo
- Atto
- Disciplina delle locazioni di immobili urbani
- Questa versione vigente dal
- 30 luglio 1978 al 1 gennaio 1992
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 28 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.