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Testo normativo

(Destinazione degli immobili a particolari attivita')

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 30 luglio 1978 al 27 marzo 1982. Vai al testo vigente oggi.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attivita' ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonche' a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita' di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'articolo 27. A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonche' le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Questo articolo è stato modificato da
Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
30 luglio 1978 al 27 marzo 1982
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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