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Testo normativo

Art. 96

Costituzione

((Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale))

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Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
18 gennaio 1989 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

I reati dei ministri

In parole semplici

I ministri che commettono reati facendo il loro lavoro sono processati dai giudici ordinari, ma serve prima il permesso della Camera o del Senato. Vale anche per gli ex ministri.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il Presidente del Consiglio e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Il testo è stato riscritto dalla legge costituzionale 1/1989.

Cosa significa

Anche qui, come per l'articolo 68, la cosa più utile è distinguere il prima dal dopo. **Prima del 1989** i reati ministeriali erano giudicati dalla Corte costituzionale, su messa in stato d'accusa del Parlamento in seduta comune: un giudizio politico-costituzionale. Dopo il referendum del 1987, seguito alla vicenda del disastro del Vajont e ad altre esperienze, il sistema è stato cambiato. **Oggi** i ministri sono giudicati dalla **magistratura ordinaria**, come chiunque altro, con un solo filtro: l'**autorizzazione a procedere** della Camera di appartenenza (o del Senato, se il ministro non è parlamentare, secondo la legge costituzionale 1/1989). Il procedimento passa da un organo poco conosciuto: il *tribunale dei ministri*, un collegio di tre magistrati sorteggiati presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente, che svolge le indagini e chiede l'autorizzazione. La Camera può negarla solo con una valutazione precisa: che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Non è un giudizio sul merito dell'accusa, ed è il punto su cui il dibattito è più acceso ogni volta che accade. «**Anche se cessati dalla carica**»: la protezione segue l'atto, non la persona. Un ex ministro risponde con le stesse regole per ciò che ha fatto da ministro.

A chi si applica

Al Presidente del Consiglio e ai ministri, in carica o cessati.

Quando non si applica

Non si applica ai reati comuni estranei alle funzioni, per i quali valgono le regole ordinarie.

Cosa puoi fare

Le richieste di autorizzazione e le relative decisioni sono atti parlamentari pubblici, con la motivazione. È lì che si vede su quale ragione una Camera ha negato o concesso, invece che nella sintesi che ne viene fatta.

Attenzione

Negare l'autorizzazione non equivale ad assolvere, e concederla non equivale a condannare: è solo il permesso di procedere.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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