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Testo normativo
Art. 71
Costituzione
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Chi può proporre una legge, e l'iniziativa popolare
Possono proporre una legge il Governo, i parlamentari, le Regioni, alcuni enti — e i cittadini, con cinquantamila firme e un testo già scritto in articoli. Il Parlamento però non è obbligato a votarlo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale, e che il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Cosa significa
Chi può mettere in moto una legge, in Italia, è un elenco chiuso. Il **Governo**, con i disegni di legge, che nella pratica sono la parte più consistente delle leggi approvate. Ogni **parlamentare**, singolarmente. I **Consigli regionali**, in forza dell'articolo 121. Il **CNEL**, in forza dell'articolo 99. I **Comuni**, per le variazioni territoriali. E il **popolo**. L'**iniziativa popolare** richiede due cose insieme: cinquantamila firme di elettori e un testo **redatto in articoli**. Non basta una richiesta generica: serve un progetto di legge vero e proprio, tecnicamente scritto. È la differenza fondamentale con la petizione dell'articolo 50, che non richiede né firme né articolato. Il limite dell'istituto è noto e va detto: la proposta deve essere presa in esame, ma nessuna norma costituzionale obbliga il Parlamento a votarla entro un termine. Storicamente, la grande maggioranza delle proposte di iniziativa popolare non arriva mai in aula, e decade a fine legislatura. È una delle ragioni per cui si discute da anni di introdurre un obbligo di esame in tempi certi. La raccolta firme è disciplinata dalla legge 352/1970; dal 2021 esiste anche la piattaforma pubblica per la sottoscrizione digitale con identità digitale, che ha reso la raccolta molto meno onerosa.
A chi si applica
Ai cittadini elettori, ai parlamentari, al Governo e agli enti indicati.
Quando non si applica
L'iniziativa popolare non obbliga il Parlamento ad approvare, né a votare entro un termine: obbliga solo a prendere in esame la proposta.
Cosa puoi fare
Per firmare una proposta di iniziativa popolare oggi non serve andare a un banchetto: la piattaforma pubblica per le firme consente la sottoscrizione online con SPID o CIE. Le proposte aperte alla firma sono elencate lì.
Attenzione
Una proposta di legge presentata non è una legge, e nemmeno una legge probabile. Presentare un progetto è alla portata di ogni parlamentare, e la maggior parte dei progetti presentati non viene mai discussa.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.