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Testo normativo
Art. 70
Costituzione
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere
Per fare una legge servono sia la Camera sia il Senato, che devono approvare lo stesso identico testo. Se uno dei due cambia qualcosa, il testo torna all'altro.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Cosa significa
Undici parole che determinano il funzionamento quotidiano del Parlamento italiano. «**Collettivamente**» significa che una legge esiste solo se Camera e Senato approvano lo **stesso identico testo**. È il bicameralismo paritario, o perfetto: le due Camere hanno gli stessi poteri legislativi, senza specializzazione per materia e senza prevalenza dell'una sull'altra. La conseguenza pratica è la **navetta**: se il Senato modifica anche una virgola del testo approvato dalla Camera, il testo torna alla Camera, che deve approvare la modifica. Il ciclo può ripetersi finché i due testi non coincidono. È il motivo per cui alcune leggi impiegano anni e altre vengono approvate in fretta con il voto di fiducia su un maxiemendamento, che comprime il passaggio. Questo modello è raro: quasi nessun altro ordinamento ha due camere con poteri legislativi identici. Le proposte di riforma per superarlo sono state numerose e tutte respinte o non approvate — nel 2006 e nel 2016 dai referendum costituzionali. L'articolo va letto insieme all'articolo 72, che disciplina il procedimento e prevede anche l'approvazione in commissione in sede legislativa, e con gli articoli 76 e 77, che sono le eccezioni: i casi in cui a fare norme di rango legislativo è il Governo.
A chi si applica
Riguarda il funzionamento del Parlamento; interessa il cittadino perché determina i tempi e i modi con cui le leggi che lo riguardano vengono approvate.
Quando non si applica
Non riguarda i decreti legislativi e i decreti-legge, che sono atti del Governo con forza di legge disciplinati dagli articoli 76 e 77.
Cosa puoi fare
L'iter di ogni progetto di legge è pubblico e tracciabile sui siti di Camera e Senato: si può vedere in che punto è, chi l'ha presentato, quali modifiche ha subito e in quale commissione si trova. È il modo più diretto per verificare se un annuncio politico corrisponde a un atto reale.
Attenzione
«Il Parlamento ha approvato la legge» viene detto spesso quando una sola Camera ha votato. Finché entrambe non hanno approvato il medesimo testo, la legge non esiste.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.