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Testo normativo

Art. 68

Costituzione

((I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza))

.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
14 novembre 1993 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

L'immunità parlamentare, com'è davvero oggi

In parole semplici

Un parlamentare non risponde di ciò che dice e vota facendo il suo lavoro. Può essere indagato e processato come chiunque, ma per perquisirlo, arrestarlo o intercettarlo serve il permesso della sua Camera — salvo condanna definitiva o flagranza.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; che senza autorizzazione della Camera di appartenenza nessun parlamentare può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né arrestato o privato della libertà personale, salvo esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna o flagranza di delitto con arresto obbligatorio; e che analoga autorizzazione è richiesta per le intercettazioni e il sequestro di corrispondenza. Il testo è stato riscritto dalla legge costituzionale 3/1993.

Cosa significa

Qui la cosa più utile è distinguere ciò che è cambiato nel 1993 da ciò che è rimasto, perché il dibattito pubblico usa ancora categorie di prima. **Prima del 1993** serviva l'autorizzazione della Camera anche solo per **processare** un parlamentare. Dopo Tangentopoli quella previsione è stata abolita: oggi un parlamentare **può essere indagato e processato come chiunque altro**, senza chiedere niente a nessuno. **Quello che resta** è di due tipi. L'**insindacabilità** del primo comma è assoluta e non si può togliere: nessuno risponde delle opinioni espresse e dei voti dati *nell'esercizio delle funzioni*. Protegge la funzione, non la persona, e la Corte costituzionale ha ripetutamente chiarito che serve un nesso funzionale con l'attività parlamentare: un'offesa pronunciata in un comizio o su un social, slegata da un atto parlamentare, non è coperta. L'**inviolabilità** dei commi successivi è invece un'autorizzazione preventiva richiesta per atti che incidono sulla libertà e sulla riservatezza: perquisizioni, arresto, intercettazioni, sequestro di corrispondenza. Non copre l'esecuzione di una condanna definitiva né l'arresto in flagranza per delitti gravi. La scelta è deliberata: proteggere l'indipendenza del Parlamento senza sottrarre i suoi membri alla giustizia.

A chi si applica

A deputati e senatori in carica.

Quando non si applica

Non impedisce indagini né processi, e non copre condanne definitive o flagranza di reato.

Cosa puoi fare

Le richieste di autorizzazione e le decisioni delle Giunte sono atti pubblici, consultabili negli atti parlamentari. Chi vuole verificare come è finita una richiesta lo può fare senza intermediari.

Attenzione

«Immunità parlamentare» oggi non significa immunità dal processo: quella non esiste dal 1993. Chi usa il termine nel senso vecchio descrive un sistema che non c'è più.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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