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Testo normativo

Art. 35

Costituzione

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme

In parole semplici

Lo Stato deve proteggere il lavoro di qualsiasi tipo, non solo quello dipendente, occuparsi della formazione dei lavoratori, e tutelare chi lavora all'estero. Sei libero di emigrare.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; promuove gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro; riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Cosa significa

È l'articolo di apertura del titolo sui rapporti economici e funziona da chiave di lettura per tutti quelli che seguono. «**In tutte le sue forme ed applicazioni**» è la formula più importante, e nel 1947 era lungimirante: la tutela non è riservata al lavoro subordinato a tempo indeterminato. Copre il lavoro autonomo, il lavoro parasubordinato, le collaborazioni, il lavoro tramite piattaforma. Quando il legislatore o la giurisprudenza estendono tutele a nuove figure — come è accaduto per i riders — il fondamento costituzionale è qui. Il secondo comma sulla **formazione professionale** è oggi il riferimento delle politiche attive del lavoro e del diritto alla formazione continua. Il terzo comma spiega perché le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro contano nel diritto italiano: la Costituzione impegna la Repubblica a promuoverle, e una volta ratificate entrano nell'ordinamento. Il quarto comma ha due facce. La **libertà di emigrazione** è un diritto individuale, coerente con l'articolo 16. La **tutela del lavoro italiano all'estero** è un impegno dello Stato che si traduce oggi in convenzioni contro le doppie imposizioni, accordi di sicurezza sociale per il cumulo dei contributi, rete consolare.

A chi si applica

A tutti i lavoratori in Italia, in qualunque forma contrattuale, e ai lavoratori italiani all'estero.

Quando non si applica

È una norma di principio: non attribuisce da sola diritti azionabili davanti a un giudice. I diritti concreti nascono da leggi, contratti collettivi e contratti individuali.

Cosa puoi fare

Per il riconoscimento dei periodi contributivi maturati all'estero l'ente è l'INPS, che applica i regolamenti europei e gli accordi bilaterali. È una pratica che conviene avviare molto prima della pensione, perché la ricostruzione richiede tempo.

Attenzione

«Tutela il lavoro in tutte le sue forme» non significa che ogni forma di lavoro abbia le stesse tutele. Significa che nessuna può restare senza tutela alcuna. La differenza è sostanziale e viene spesso confusa.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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