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Testo normativo

Art. 16

Costituzione

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Circolare, soggiornare, uscire e rientrare

In parole semplici

Puoi muoverti e vivere dove vuoi in Italia, e uscire e rientrare dal Paese. Si può limitare solo con una legge, solo per motivi di salute o sicurezza, e mai per le tue idee politiche.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; che nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche; e che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Cosa significa

Tre elementi vanno letti insieme, e il secondo è quello decisivo. Le limitazioni sono ammesse **solo** per sanità o sicurezza, **solo** per legge e **solo in via generale**: cioè con regole che valgono per categorie di situazioni, non con provvedimenti mirati su singole persone per ciò che pensano. Il divieto di restrizioni per ragioni politiche è assoluto e non ammette bilanciamento. Va distinto dall'articolo 13: lì si tratta della libertà personale — essere fermati, trattenuti, perquisiti — qui della libertà di movimento sul territorio. Una misura può incidere sull'una senza toccare l'altra, e le garanzie non sono le stesse. Il terzo comma copre l'espatrio e il rientro. «Salvo gli obblighi di legge» è la clausola che regge, per esempio, la disciplina dei documenti di viaggio.

A chi si applica

Ai cittadini. Per le persone straniere la disciplina dell'ingresso e del soggiorno è quella del testo unico sull'immigrazione, in conformità ai trattati.

Quando non si applica

Non impedisce le limitazioni previste in via generale dalla legge per sanità o sicurezza, né le misure di prevenzione o cautelari disposte nei casi e con le garanzie di legge.

Cosa puoi fare

Quando una limitazione alla circolazione viene disposta con un atto amministrativo, le domande utili sono tre: quale legge la consente, se è generale o mirata, e per quale dei due motivi ammessi. Gli atti amministrativi vanno motivati e sono impugnabili.

Attenzione

Nel dibattito pubblico questo articolo torna ciclicamente in situazioni di emergenza. La regola costituzionale non è che le limitazioni siano vietate: è che devono avere base in una legge, essere generali e rispondere a sanità o sicurezza. Discutere se un provvedimento rispetti queste tre condizioni è legittimo; sostenere che nessuna limitazione sia mai possibile non è ciò che l'articolo dice.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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