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Testo normativo
Art. 16
Costituzione
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Circolare, soggiornare, uscire e rientrare
Puoi muoverti e vivere dove vuoi in Italia, e uscire e rientrare dal Paese. Si può limitare solo con una legge, solo per motivi di salute o sicurezza, e mai per le tue idee politiche.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; che nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche; e che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Cosa significa
Tre elementi vanno letti insieme, e il secondo è quello decisivo. Le limitazioni sono ammesse **solo** per sanità o sicurezza, **solo** per legge e **solo in via generale**: cioè con regole che valgono per categorie di situazioni, non con provvedimenti mirati su singole persone per ciò che pensano. Il divieto di restrizioni per ragioni politiche è assoluto e non ammette bilanciamento. Va distinto dall'articolo 13: lì si tratta della libertà personale — essere fermati, trattenuti, perquisiti — qui della libertà di movimento sul territorio. Una misura può incidere sull'una senza toccare l'altra, e le garanzie non sono le stesse. Il terzo comma copre l'espatrio e il rientro. «Salvo gli obblighi di legge» è la clausola che regge, per esempio, la disciplina dei documenti di viaggio.
A chi si applica
Ai cittadini. Per le persone straniere la disciplina dell'ingresso e del soggiorno è quella del testo unico sull'immigrazione, in conformità ai trattati.
Quando non si applica
Non impedisce le limitazioni previste in via generale dalla legge per sanità o sicurezza, né le misure di prevenzione o cautelari disposte nei casi e con le garanzie di legge.
Cosa puoi fare
Quando una limitazione alla circolazione viene disposta con un atto amministrativo, le domande utili sono tre: quale legge la consente, se è generale o mirata, e per quale dei due motivi ammessi. Gli atti amministrativi vanno motivati e sono impugnabili.
Attenzione
Nel dibattito pubblico questo articolo torna ciclicamente in situazioni di emergenza. La regola costituzionale non è che le limitazioni siano vietate: è che devono avere base in una legge, essere generali e rispondere a sanità o sicurezza. Discutere se un provvedimento rispetti queste tre condizioni è legittimo; sostenere che nessuna limitazione sia mai possibile non è ciò che l'articolo dice.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.