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Testo normativo
Art. 15
Costituzione
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La segretezza della corrispondenza, e di ogni altra comunicazione
Quello che scrivi e dici in privato — lettere, telefonate, messaggi, email — è segreto. Solo un giudice, con un atto motivato, può autorizzare a leggerlo o ascoltarlo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili, e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.
Cosa significa
La formula «ogni altra forma di comunicazione» è stata scritta nel 1947 e regge ancora oggi: copre la posta, il telefono, la posta elettronica, i messaggi, le chat. Non è una svista dei costituenti, è una scelta di tecnica legislativa che ha resistito a sette decenni di cambiamento tecnologico. Ci sono due beni distinti: la **libertà** di comunicare e la **segretezza** di ciò che si comunica. Il secondo è quello che si perde più facilmente senza accorgersene. La riserva è **di giurisdizione**, e più stretta di quella dell'articolo 13: serve un atto motivato dell'autorità giudiziaria, e non è previsto il meccanismo dei provvedimenti provvisori di polizia. È la ragione per cui le intercettazioni hanno presupposti e procedure rigorose. Va tenuto distinto dalla protezione dei dati personali, che è un'altra cosa: qui si tutela il contenuto e l'esistenza della comunicazione fra due soggetti; lì si tutela il trattamento delle informazioni su una persona.
A chi si applica
A chiunque.
Cosa puoi fare
Se ritieni che comunicazioni che ti riguardano siano state acquisite o diffuse illecitamente, gli strumenti sono diversi a seconda di chi l'ha fatto: un privato, un datore di lavoro, un'amministrazione. Sul versante dei dati personali c'è il reclamo al Garante; su quello penale la denuncia.
Attenzione
I dati esteriori di una comunicazione — chi ha chiamato chi, quando, per quanto — sono anch'essi protetti, non solo il contenuto. È un punto spesso ignorato.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.