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Testo normativo

Art. 15

Costituzione

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La segretezza della corrispondenza, e di ogni altra comunicazione

In parole semplici

Quello che scrivi e dici in privato — lettere, telefonate, messaggi, email — è segreto. Solo un giudice, con un atto motivato, può autorizzare a leggerlo o ascoltarlo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili, e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

Cosa significa

La formula «ogni altra forma di comunicazione» è stata scritta nel 1947 e regge ancora oggi: copre la posta, il telefono, la posta elettronica, i messaggi, le chat. Non è una svista dei costituenti, è una scelta di tecnica legislativa che ha resistito a sette decenni di cambiamento tecnologico. Ci sono due beni distinti: la **libertà** di comunicare e la **segretezza** di ciò che si comunica. Il secondo è quello che si perde più facilmente senza accorgersene. La riserva è **di giurisdizione**, e più stretta di quella dell'articolo 13: serve un atto motivato dell'autorità giudiziaria, e non è previsto il meccanismo dei provvedimenti provvisori di polizia. È la ragione per cui le intercettazioni hanno presupposti e procedure rigorose. Va tenuto distinto dalla protezione dei dati personali, che è un'altra cosa: qui si tutela il contenuto e l'esistenza della comunicazione fra due soggetti; lì si tutela il trattamento delle informazioni su una persona.

A chi si applica

A chiunque.

Cosa puoi fare

Se ritieni che comunicazioni che ti riguardano siano state acquisite o diffuse illecitamente, gli strumenti sono diversi a seconda di chi l'ha fatto: un privato, un datore di lavoro, un'amministrazione. Sul versante dei dati personali c'è il reclamo al Garante; su quello penale la denuncia.

Attenzione

I dati esteriori di una comunicazione — chi ha chiamato chi, quando, per quanto — sono anch'essi protetti, non solo il contenuto. È un punto spesso ignorato.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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