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Testo normativo
Art. 133
Costituzione
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Nuove Province e nuovi Comuni
Le Province si creano o si modificano con legge dello Stato, su richiesta dei Comuni. I Comuni li crea e li modifica la Regione, dopo aver consultato le popolazioni.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni e sentita la Regione; e che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con proprie leggi istituire nuovi Comuni e modificarne le circoscrizioni e le denominazioni.
Cosa significa
Due livelli, due fonti diverse. **Le Province** si toccano con **legge dello Stato**, su iniziativa dei Comuni e sentita la Regione. Il fatto che sia riservato allo Stato ha avuto un peso nella vicenda del riordino delle Province: i tentativi di ridurne il numero per decreto sono stati censurati dalla Corte costituzionale con la sentenza 220/2013, proprio perché la materia richiede la legge e l'iniziativa dei Comuni. La legge 56/2014 ha poi seguito una strada diversa, trasformandone gli organi anziché sopprimerle. **I Comuni** li istituisce e li modifica la **Regione**, con propria legge, «sentite le popolazioni interessate». Nella pratica questo significa un **referendum consultivo** disciplinato dalla legge regionale: è la procedura seguita per le fusioni di Comuni, che negli ultimi anni sono state numerose e incentivate da contributi statali e regionali. Il parere delle popolazioni è **obbligatorio ma non vincolante** secondo l'interpretazione prevalente: il Consiglio regionale deve consultarle, e può discostarsene motivando. È un punto che genera conflitto ogni volta che una fusione viene approvata nonostante un esito referendario contrario in uno dei Comuni. Per un cittadino è l'articolo che spiega perché il nome del proprio Comune, i suoi confini o la sua stessa esistenza dipendono da una legge regionale.
A chi si applica
Ai cittadini dei Comuni e delle Province interessati.
Quando non si applica
Non consente allo Stato di sopprimere Province senza legge e senza iniziativa dei Comuni.
Cosa puoi fare
Quando si discute una fusione di Comuni, la delibera del Consiglio comunale e il progetto di legge regionale sono atti pubblici. Il referendum consultivo è il momento in cui i residenti si esprimono: le regole stanno nella legge regionale.
Attenzione
L'esito del referendum consultivo sulle fusioni non vincola il Consiglio regionale. Dirlo prima evita la sensazione di essere stati ignorati dopo.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.