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Testo normativo

Art. 132

Costituzione

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con

((l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante))

referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
8 novembre 2001 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Cambiare i confini fra Regioni

In parole semplici

Per creare o unire Regioni serve una legge costituzionale, un milione di abitanti minimo e un referendum. Per spostare un Comune o una Provincia in un'altra Regione basta una legge ordinaria, sempre con il voto delle popolazioni interessate.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle stesse; e che si può, con l'approvazione referendaria della maggioranza delle popolazioni della Provincia e del Comune interessati e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra.

Cosa significa

Due procedimenti diversi, e la differenza è tutta nella fonte richiesta. **Creare o fondere Regioni** richiede una **legge costituzionale**, cioè la procedura aggravata dell'articolo 138, più un minimo di un milione di abitanti, la richiesta di Comuni che rappresentino un terzo delle popolazioni e un referendum favorevole. È accaduto una volta sola, per il Molise nel 1963. **Spostare un Comune o una Provincia da una Regione a un'altra** richiede invece una **legge ordinaria**, oltre al referendum delle popolazioni interessate e al parere dei Consigli regionali. È molto meno difficile, ed è la procedura effettivamente usata: diversi Comuni hanno cambiato Regione in questo modo, soprattutto lungo i confini con le Regioni a statuto speciale. La modifica del 2001 ha cambiato un dettaglio importante del secondo comma: prima il referendum era della popolazione «interessata» in senso ampio, ora sono chiamate a esprimersi la Provincia e il Comune interessati. È una precisazione che ha reso il procedimento più praticabile. Il senso complessivo è che i confini regionali non sono immutabili, ma non si cambiano dall'alto: serve sempre che siano le popolazioni a chiederlo e a votare.

A chi si applica

Ai cittadini dei Comuni e delle Province interessati.

Quando non si applica

Non consente a una Regione di cedere o annettere territori senza il voto delle popolazioni interessate.

Cosa puoi fare

L'iniziativa parte dai Consigli comunali. Chi vive in un Comune che discute di passare a un'altra Regione può seguire le delibere del proprio Consiglio: sono atti pubblici, all'albo pretorio.

Attenzione

Il referendum previsto qui non ha nulla a che vedere con il referendum abrogativo dell'articolo 75 né con quello costituzionale: è un referendum territoriale, con regole proprie.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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