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Testo normativo
Art. 132
Costituzione
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
((l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante))
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 8 novembre 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Cambiare i confini fra Regioni
Per creare o unire Regioni serve una legge costituzionale, un milione di abitanti minimo e un referendum. Per spostare un Comune o una Provincia in un'altra Regione basta una legge ordinaria, sempre con il voto delle popolazioni interessate.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle stesse; e che si può, con l'approvazione referendaria della maggioranza delle popolazioni della Provincia e del Comune interessati e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra.
Cosa significa
Due procedimenti diversi, e la differenza è tutta nella fonte richiesta. **Creare o fondere Regioni** richiede una **legge costituzionale**, cioè la procedura aggravata dell'articolo 138, più un minimo di un milione di abitanti, la richiesta di Comuni che rappresentino un terzo delle popolazioni e un referendum favorevole. È accaduto una volta sola, per il Molise nel 1963. **Spostare un Comune o una Provincia da una Regione a un'altra** richiede invece una **legge ordinaria**, oltre al referendum delle popolazioni interessate e al parere dei Consigli regionali. È molto meno difficile, ed è la procedura effettivamente usata: diversi Comuni hanno cambiato Regione in questo modo, soprattutto lungo i confini con le Regioni a statuto speciale. La modifica del 2001 ha cambiato un dettaglio importante del secondo comma: prima il referendum era della popolazione «interessata» in senso ampio, ora sono chiamate a esprimersi la Provincia e il Comune interessati. È una precisazione che ha reso il procedimento più praticabile. Il senso complessivo è che i confini regionali non sono immutabili, ma non si cambiano dall'alto: serve sempre che siano le popolazioni a chiederlo e a votare.
A chi si applica
Ai cittadini dei Comuni e delle Province interessati.
Quando non si applica
Non consente a una Regione di cedere o annettere territori senza il voto delle popolazioni interessate.
Cosa puoi fare
L'iniziativa parte dai Consigli comunali. Chi vive in un Comune che discute di passare a un'altra Regione può seguire le delibere del proprio Consiglio: sono atti pubblici, all'albo pretorio.
Attenzione
Il referendum previsto qui non ha nulla a che vedere con il referendum abrogativo dell'articolo 75 né con quello costituzionale: è un referendum territoriale, con regole proprie.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.