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Testo normativo
Art. 122
Costituzione
((Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta))
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- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 6 gennaio 2000 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Come si elegge chi governa la Regione
Ogni Regione scrive la propria legge elettorale, entro i principi fissati dallo Stato. Di regola il Presidente lo eleggono direttamente i cittadini, salvo che lo statuto regionale preveda altro.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi; che nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e a una Camera del Parlamento, a un altro Consiglio o Giunta regionale, o al Parlamento europeo; che il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza; che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni; e che il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto disponga diversamente.
Cosa significa
Il punto più importante è l'ultimo comma, che ha cambiato la politica regionale italiana. **L'elezione diretta del Presidente** è la regola, ma **lo statuto regionale può disporre diversamente**. È un'opzione che quasi tutte le Regioni hanno mantenuto: il Presidente lo scelgono gli elettori. Ne discende il meccanismo del *simul stabunt, simul cadent* dell'articolo 126: se il Presidente cade, si torna a votare. La disciplina elettorale è **concorrente**: lo Stato fissa i principi fondamentali con legge (la legge 165/2004), la Regione scrive la propria legge elettorale. Per questo i sistemi elettorali regionali sono diversi fra loro — premi di maggioranza, soglie, preferenze cambiano da Regione a Regione. Anche il limite dei due mandati consecutivi per il Presidente viene da un principio statale, ed è oggetto di contenzioso ricorrente. Il **divieto di cumulo** del secondo comma è più ampio di quello previsto per il Parlamento nazionale: comprende anche il Parlamento europeo e le altre Regioni. L'**insindacabilità** dei consiglieri regionali è la versione locale dell'articolo 68: copre le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, con lo stesso limite del nesso funzionale, e non è un'immunità dal processo.
A chi si applica
Ai consiglieri e agli amministratori regionali, e a chi vota alle regionali.
Quando non si applica
Non si applica alle Regioni a statuto speciale, che seguono i propri statuti.
Cosa puoi fare
La legge elettorale della propria Regione è pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale ed è consultabile. Se vuoi capire come si trasformano i voti in seggi dove vivi, è lì che si guarda: cambia da Regione a Regione.
Attenzione
Le regole delle elezioni regionali non sono uguali in tutta Italia. Applicare quello che si è letto su un'altra Regione è l'errore più facile.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.