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Testo normativo

Art. 119

Costituzione

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. (19)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

((La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità))

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I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (19)

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
30 novembre 2022 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Con quali soldi funzionano Comuni e Regioni

In parole semplici

Comuni e Regioni hanno entrate proprie, quote di tasse statali e un fondo che aiuta i territori più poveri. Le risorse devono bastare a svolgere le funzioni assegnate, e ci si può indebitare solo per investimenti.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci e dei vincoli europei; che hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio; che la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante; che le risorse consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite; che lo Stato destina risorse aggiuntive per scopi specifici; e che possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Cosa significa

È l'articolo che decide se l'autonomia degli enti locali è reale o solo dichiarata: senza risorse proprie, un ente autonomo dipende da chi gli passa i soldi. Il sistema disegnato ha tre gambe: **Tributi propri**, stabiliti dall'ente ma «in armonia con la Costituzione» e con i principi di coordinamento: è il motivo per cui l'addizionale comunale o l'IMU variano da Comune a Comune entro limiti fissati dallo Stato. **Compartecipazioni**, cioè quote di tributi statali riferibili al territorio. **Fondo perequativo**, per i territori con minore capacità fiscale. È la parte solidaristica: senza, i Comuni ricchi avrebbero servizi migliori solo perché ricchi. Il fondo è **senza vincoli di destinazione**, cioè l'ente lo spende come ritiene. Il quarto comma contiene il principio più importante e più disatteso: le risorse devono **finanziare integralmente** le funzioni attribuite. Attribuire una funzione senza le risorse corrispondenti è contrario a questo comma, ed è il nodo di quasi tutti i contenziosi fra Stato ed enti locali. L'ultimo comma limita l'**indebitamento alle spese di investimento**: ci si può indebitare per costruire una scuola, non per pagare le bollette. È la cosiddetta *golden rule*, e vale per tutti gli enti territoriali.

A chi si applica

A tutti gli enti territoriali; gli effetti ricadono sui cittadini in termini di tributi locali e servizi.

Quando non si applica

L'autonomia tributaria non è illimitata: aliquote e presupposti restano entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

Cosa puoi fare

Il bilancio del proprio Comune è pubblico e va pubblicato in Amministrazione trasparente, insieme al bilancio consolidato e agli indicatori. Sapere quanto entra e quanto si spende nel proprio Comune è alla portata di chiunque abbia mezz'ora.

Attenzione

«Il Comune non ha soldi» è un'affermazione verificabile: c'è un bilancio pubblico. Ed è diversa da «il Comune ha speso male», che si verifica leggendo dove sono andate le risorse.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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