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Testo normativo
Art. 114
Costituzione
((La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento))
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- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 8 novembre 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La Repubblica è fatta di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
La Repubblica non è solo lo Stato: è fatta anche di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, che sono enti autonomi con regole proprie e non semplici uffici dello Stato.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato; che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione; e che Roma è la capitale della Repubblica, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge dello Stato. Il testo attuale deriva dalla riforma del Titolo V, legge costituzionale 3/2001.
Cosa significa
L'ordine dell'elenco non è casuale, ed è la cosa più importante di questo articolo: si parte dai **Comuni** e si arriva allo **Stato**. Il testo del 1947 diceva il contrario — «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni» — cioè descriveva un'articolazione discendente dello Stato. Dal 2001 la Repubblica è **costituita da** enti posti sullo stesso piano costituzionale. Non significa che siano equivalenti nei poteri: lo Stato ha competenze che gli altri non hanno, e solo Stato e Regioni fanno leggi. Significa che nessuno di questi enti è una semplice articolazione amministrativa di un altro: ciascuno ha **autonomia** riconosciuta direttamente dalla Costituzione, con statuti, poteri e funzioni propri. Questo ha conseguenze pratiche continue. Un Comune non «esegue» gli ordini della Regione: esercita funzioni proprie. Una Regione non è un ufficio periferico dello Stato. Le controversie fra questi livelli non si risolvono per via gerarchica ma davanti alla Corte costituzionale, con il conflitto di attribuzione. Sulle **Province**: la legge 56/2014 le ha trasformate in enti di secondo livello, con organi non più eletti direttamente dai cittadini e funzioni ridotte, e ha istituito le Città metropolitane. Restano però enti costituzionalmente previsti: il tentativo di abolirle richiedeva una revisione costituzionale, respinta dal referendum del 2016. Il terzo comma su **Roma capitale** ha dato origine a un ordinamento speciale con poteri ulteriori rispetto agli altri Comuni.
A chi si applica
A tutto il territorio della Repubblica.
Quando non si applica
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno un regime differenziato, previsto dall'articolo 116 e dai rispettivi statuti adottati con legge costituzionale.
Cosa puoi fare
Per sapere chi è competente su un problema concreto — una strada, una scuola, un'autorizzazione, un servizio sociale — il criterio di partenza è l'articolo 118: di regola il Comune, salvo che la funzione sia stata attribuita a un livello superiore. Rivolgersi all'ente sbagliato è la causa più comune di mesi persi.
Attenzione
L'autonomia degli enti locali non significa che possano fare leggi: la potestà legislativa appartiene solo allo Stato e alle Regioni. Comuni e Province adottano statuti e regolamenti, che sono atti di rango diverso.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.