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Testo normativo
Art. 113
Costituzione
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Contro gli atti della pubblica amministrazione c'è sempre un giudice
Qualunque atto della pubblica amministrazione ti danneggi, puoi portarlo davanti a un giudice. Nessuna legge può escluderlo. Ma i termini per farlo sono brevi e scadono in fretta.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa; che tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti; e che la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione.
Cosa significa
È la garanzia che rende effettivi tutti gli altri diritti nei confronti dell'amministrazione: qualunque atto ti danneggi, un giudice davanti a cui portarlo esiste. La parola chiave è «**sempre**». Il legislatore non può creare zone franche: non può dire che una certa categoria di atti è insindacabile. Su questa base la Corte costituzionale ha demolito, nel corso dei decenni, numerose norme che sottraevano atti al controllo giurisdizionale. L'articolo usa la coppia **diritti soggettivi** e **interessi legittimi**, che è la distinzione più caratteristica e più ostica del diritto italiano. In estrema sintesi: si ha un diritto soggettivo quando la posizione è protetta in modo pieno e l'amministrazione non ha margine di scelta; si ha un interesse legittimo quando l'amministrazione esercita un potere discrezionale e il privato ha diritto a che quel potere sia esercitato correttamente. Dalla distinzione dipende **quale giudice**: di regola il giudice ordinario per i diritti, il giudice amministrativo — TAR e Consiglio di Stato — per gli interessi legittimi, salvo le materie di giurisdizione esclusiva. Non è una sottigliezza accademica: sbagliare giudice significa perdere tempo e talvolta il diritto stesso, perché i termini per impugnare sono brevi. Il terzo comma riguarda il **potere di annullamento**: non ogni giudice può annullare un atto amministrativo. Il giudice ordinario, di regola, può disapplicarlo nel caso concreto; annullarlo con effetto verso tutti è potere del giudice amministrativo.
A chi si applica
A chiunque sia destinatario o comunque leso da un atto della pubblica amministrazione.
Quando non si applica
La garanzia riguarda gli atti amministrativi. Gli atti politici in senso proprio — pochissimi e definiti restrittivamente dalla giurisprudenza — restano fuori dal sindacato.
Cosa puoi fare
Il termine per impugnare un provvedimento davanti al TAR è di sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza; per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è di centoventi giorni, ed è alternativo al ricorso al TAR. Sono termini di decadenza: scaduti, l'atto diventa inoppugnabile anche se illegittimo. Prima di tutto conviene guardare in fondo al provvedimento: l'amministrazione deve indicare il giudice e il termine per ricorrere.
Attenzione
Presentare un'istanza in autotutela all'ufficio non sospende i termini per il ricorso. È l'errore che fa perdere più cause: si aspetta la risposta dell'ufficio e nel frattempo scadono i sessanta giorni.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.