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Testo normativo
Art. 10
Costituzione
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
((5))
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (5)
La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 18 luglio 1967 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Diritto internazionale, condizione dello straniero e diritto d'asilo
L'Italia rispetta il diritto internazionale. Le regole per gli stranieri sono fatte con legge, ma devono rispettare i trattati. Chi nel suo paese non può esercitare le libertà democratiche ha diritto d'asilo, alle condizioni che la legge stabilisce.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali; che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge; e che non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Una legge costituzionale del 1967 ha stabilito che l'ultimo comma non si applica ai delitti di genocidio.
Cosa significa
Il primo comma contiene un meccanismo raro: l'ordinamento italiano si adegua **automaticamente** alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, senza bisogno di una legge che le recepisca una per una. Il secondo comma è quello che regge tutta la disciplina dell'immigrazione: la condizione dello straniero è materia di legge, ma quella legge deve conformarsi ai trattati. È il motivo per cui il testo unico sull'immigrazione va letto insieme alle convenzioni internazionali. Il terzo comma è forse il più citato e il meno letto fino in fondo: il diritto d'asilo è riconosciuto in Costituzione, ma «secondo le condizioni stabilite dalla legge». Il rapporto fra questo asilo costituzionale e le forme di protezione previste dalla normativa vigente e da quella europea è discusso da tempo, e non è una questione che si risolva citando l'articolo. L'ultima riga mostra una cosa che questo sito rende visibile: la Costituzione **cambia**. Nel 1967 una legge costituzionale ha escluso il genocidio dal divieto di estradizione per reati politici, e la modifica compare in coda al testo come nota di aggiornamento.
A chi si applica
Alle persone straniere presenti sul territorio, e all'ordinamento nel suo complesso.
Quando non si applica
Non è una norma che si possa applicare direttamente a una domanda di protezione: le condizioni le stabilisce la legge, e le procedure hanno regole e termini propri.
Cosa puoi fare
Per le questioni concrete su ingresso, soggiorno e protezione la strada passa dal testo unico sull'immigrazione e dalle procedure previste: il percorso di questo sito sul permesso di soggiorno indica gli strumenti e i termini.
Attenzione
È materia in cui il discorso pubblico è particolarmente carico. Questo sito riporta il testo e le norme attuative; non prende posizione sulle politiche migratorie, e non è la sede per farlo.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.