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Testo normativo
Art. 100
Costituzione
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Consiglio di Stato e Corte dei conti: chi controlla l'amministrazione
Il Consiglio di Stato dà pareri al Governo ed è il giudice d'appello contro gli atti della pubblica amministrazione. La Corte dei conti controlla come vengono spesi i soldi pubblici e ne riferisce al Parlamento. Entrambi devono essere indipendenti dal Governo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione; che la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e riferisce direttamente alle Camere; e che la legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Cosa significa
Due organi con una doppia natura, ed è la doppia natura a renderli particolari. Il **Consiglio di Stato** è insieme **consulente** del Governo — dà pareri sui regolamenti, sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, sugli schemi di atti normativi — e **giudice**: è il giudice d'appello della giustizia amministrativa, sopra i TAR. Per un cittadino la parte che conta è la seconda: se perdi al TAR, l'appello è lì. La **Corte dei conti** ha anch'essa due funzioni. **Controlla**: preventivamente la legittimità di alcuni atti del Governo, successivamente la gestione delle risorse pubbliche. E **giudica**: sulla responsabilità per danno erariale di chi amministra denaro pubblico, e sulle pensioni. La frase più importante è l'ultima: la legge assicura la loro **indipendenza di fronte al Governo**. Un controllore nominato e rimovibile da chi controlla non controlla niente. È lo stesso principio che vale per la magistratura. Il fatto che la Corte dei conti **riferisca direttamente alle Camere** chiude il cerchio: i risultati del controllo non finiscono in un cassetto del Governo, arrivano al Parlamento che deve giudicarne l'operato. Le sue relazioni sono pubbliche, e sono fra i documenti più informativi disponibili sullo stato dei conti pubblici e sull'attuazione delle leggi di spesa.
A chi si applica
Riguarda il Governo e le pubbliche amministrazioni; interessa il cittadino come giudice d'appello amministrativo e come fonte di controllo sulla spesa.
Quando non si applica
Il cittadino non può rivolgersi direttamente alla Corte dei conti per il danno erariale: può inviare una segnalazione alla Procura contabile, che valuta se agire.
Cosa puoi fare
Le relazioni della Corte dei conti sul rendiconto dello Stato e sulla gestione degli enti sono pubblicate e leggibili. Chi vuole verificare se una spesa pubblica ha prodotto risultati trova lì il materiale più solido disponibile.
Attenzione
Il Consiglio di Stato è insieme consulente del Governo e giudice: sono funzioni diverse svolte da sezioni diverse. Confonderle porta a credere che chi ha dato il parere sia poi lo stesso che giudica, il che non è.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.