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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Conosenza degli atti e semplificazione

L. 212/2000 — Statuto del contribuente

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 agosto 2000 al 3 dicembre 2005. Vai al testo vigente oggi.

L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192: "Art. 18. - 1. (Omissis). 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".

Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192: "Art. 18. - 1. (Omissis). 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Questa versione vigente dal
1 agosto 2000 al 3 dicembre 2005
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Trenta giorni per chiarire, prima che diventi una cartella

In parole semplici

Prima di mandarti una cartella, in molti casi il fisco deve avvisarti e darti almeno trenta giorni per spiegare. Quel momento è il più importante: rispondere lì è più semplice e meno caro che fare ricorso dopo. E non possono chiederti documenti che hanno già.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che l'amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente, comunicandoli nel luogo di effettivo domicilio e con modalità che ne tutelino la riservatezza. Prevede che l'amministrazione informi il contribuente di ogni fatto da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione, chiedendogli di integrare o correggere. Stabilisce che modelli, istruzioni e servizi telematici siano disponibili almeno sessanta giorni prima della scadenza, e comprensibili anche a chi non ha conoscenze tributarie. Vieta di chiedere documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni indicate dal contribuente. Prevede infine che, prima dell'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione della dichiarazione, in caso di incertezze su aspetti rilevanti il contribuente sia invitato a fornire chiarimenti entro un termine non inferiore a trenta giorni, e che i provvedimenti emessi in violazione di questa regola siano annullabili.

Cosa significa

Il comma 5 è la parte che cambia le cose in concreto. La sequenza che porta a una cartella di pagamento passa quasi sempre da un avviso bonario: quell'avviso non è una gentilezza, è un passaggio che la legge impone quando ci sono incertezze rilevanti sulla dichiarazione, e ha un termine minimo di trenta giorni. Saltarlo rende il provvedimento annullabile. Il comma 4 è l'equivalente fiscale del divieto di chiedere certificati che la pubblica amministrazione ha già. Il comma 1 dice una cosa che sembra ovvia ma non lo è: la comunicazione va fatta dove il contribuente sta davvero, non all'ultimo indirizzo comodo per l'ufficio.

A chi si applica

A tutti i contribuenti.

Quando si applica

Nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, e in particolare prima dell'iscrizione a ruolo conseguente alla liquidazione di una dichiarazione.

Quando non si applica

Il comma 5 non si applica quando si iscrivono a ruolo tributi per i quali non è previsto il versamento diretto. Restano ferme le regole speciali sulla notifica degli atti tributari.

Cosa puoi fare

Se ricevi un avviso bonario, rispondere entro il termine indicato è il momento più utile di tutta la vicenda: correggere lì costa molto meno che impugnare dopo. Se invece ti arriva una cartella senza che nessun avviso l'abbia preceduta, verifica se rientrava nei casi in cui l'invito era dovuto: è un vizio da far valere.

Cosa devi fare

Tenere aggiornato il proprio domicilio presso l'amministrazione. Molte notifiche contestate sono in realtà notifiche andate a un indirizzo che il contribuente non aveva aggiornato.

Termini

Almeno trenta giorni per rispondere all'invito a fornire chiarimenti; almeno sessanta giorni fra la messa a disposizione di modelli e istruzioni e la scadenza dell'adempimento.

Attenzione

Che un vizio esista non significa che convenga automaticamente impugnare: costi, importi e termini vanno valutati insieme. Questa scheda descrive la norma, non consiglia una strategia.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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