Testo normativo
Principi generali
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.10
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con lart. 1, comma 265) che "In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici."
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2008 al 18 gennaio 2024
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Perché lo Statuto vale più delle sue parole, e perché non è blindato
Lo Statuto detta i principi con cui si leggono tutte le leggi fiscali. Non è però una legge intoccabile: una legge successiva può derogarvi, ma deve dirlo apertamente. Se lo dice di nascosto, o con una legge su tutt'altro argomento, non vale.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le disposizioni dello Statuto, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e criteri di interpretazione della legislazione tributaria, e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario; e che possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria sia disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. Stabilisce che le Regioni e gli enti locali regolino le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino. Prevede infine che le amministrazioni statali osservino le disposizioni sulla garanzia del contraddittorio, sull'accesso alla documentazione amministrativa tributaria e sulla tutela dell'affidamento.
Cosa significa
È l'articolo che spiega la natura anfibia dello Statuto, e va capito bene perché evita due errori opposti. Da un lato lo Statuto è più di una legge qualsiasi: è criterio di interpretazione dell'intera legislazione tributaria, il che significa che una norma fiscale ambigua va letta nel senso più conforme ai suoi principi. Dall'altro non è una legge costituzionale: una legge successiva può derogarvi. Il limite che l'articolo pone è però reale e utile: la deroga deve essere **espressa**, e non può venire da una legge speciale. In pratica, il legislatore può derogare allo Statuto ma deve dirlo apertamente, e questo rende la deroga visibile e discutibile invece che nascosta. La regola sulle norme interpretative serve allo stesso scopo: impedire che una norma nuova venga applicata al passato spacciandola per «chiarimento» di una vecchia.
A chi si applica
A tutti i soggetti del rapporto tributario: contribuenti e amministrazione.
Quando si applica
In ogni rapporto tributario, e come criterio di lettura di ogni norma fiscale.
Cosa puoi fare
Quando una disposizione fiscale è ambigua, l'interpretazione conforme ai principi dello Statuto è un argomento da usare, in autotutela e nel ricorso. Se una norma pretende di applicarsi al passato, verificare se si autoqualifica come interpretazione autentica: fuori da quel caso, vale il divieto di retroattività dell'articolo 3.
Attenzione
Lo Statuto non è una legge costituzionale e non può bloccare il legislatore. Aspettarsi che una sua disposizione prevalga su una legge successiva che vi deroga espressamente porta fuori strada.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.