Testo normativo
Principi generali
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione: "Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". "Art. 23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge". "Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'". "Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione: "Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". "Art. 23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge". "Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'". "Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 1 agosto 2000 al 1 gennaio 2008
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Perché lo Statuto vale più delle sue parole, e perché non è blindato
Lo Statuto detta i principi con cui si leggono tutte le leggi fiscali. Non è però una legge intoccabile: una legge successiva può derogarvi, ma deve dirlo apertamente. Se lo dice di nascosto, o con una legge su tutt'altro argomento, non vale.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le disposizioni dello Statuto, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e criteri di interpretazione della legislazione tributaria, e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario; e che possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria sia disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. Stabilisce che le Regioni e gli enti locali regolino le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino. Prevede infine che le amministrazioni statali osservino le disposizioni sulla garanzia del contraddittorio, sull'accesso alla documentazione amministrativa tributaria e sulla tutela dell'affidamento.
Cosa significa
È l'articolo che spiega la natura anfibia dello Statuto, e va capito bene perché evita due errori opposti. Da un lato lo Statuto è più di una legge qualsiasi: è criterio di interpretazione dell'intera legislazione tributaria, il che significa che una norma fiscale ambigua va letta nel senso più conforme ai suoi principi. Dall'altro non è una legge costituzionale: una legge successiva può derogarvi. Il limite che l'articolo pone è però reale e utile: la deroga deve essere **espressa**, e non può venire da una legge speciale. In pratica, il legislatore può derogare allo Statuto ma deve dirlo apertamente, e questo rende la deroga visibile e discutibile invece che nascosta. La regola sulle norme interpretative serve allo stesso scopo: impedire che una norma nuova venga applicata al passato spacciandola per «chiarimento» di una vecchia.
A chi si applica
A tutti i soggetti del rapporto tributario: contribuenti e amministrazione.
Quando si applica
In ogni rapporto tributario, e come criterio di lettura di ogni norma fiscale.
Cosa puoi fare
Quando una disposizione fiscale è ambigua, l'interpretazione conforme ai principi dello Statuto è un argomento da usare, in autotutela e nel ricorso. Se una norma pretende di applicarsi al passato, verificare se si autoqualifica come interpretazione autentica: fuori da quel caso, vale il divieto di retroattività dell'articolo 3.
Attenzione
Lo Statuto non è una legge costituzionale e non può bloccare il legislatore. Aspettarsi che una sua disposizione prevalga su una legge successiva che vi deroga espressamente porta fuori strada.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.