Testo normativo
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
Confronto con la versione precedente (24 gennaio 2012):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.Perurgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. (14)
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera d che "le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera d che "le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 17 dicembre 2023 al 18 gennaio 2024
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I tuoi diritti durante una verifica fiscale
Se ti fanno una verifica fiscale devono dirti perché, puoi farti assistere, puoi far mettere a verbale le tue osservazioni e puoi rispondere per iscritto prima che arrivi l'accertamento.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati ad attività economiche o professionali siano effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo, e che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali le ragioni siano espressamente e adeguatamente indicate. Prevede inoltre una serie di garanzie per il contribuente sottoposto a verifica, fra cui l'informazione sulle ragioni e sull'oggetto del controllo, sui propri diritti e obblighi, la possibilità di farsi assistere da un professionista, limiti alla permanenza dei verificatori e la facoltà di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto.
Cosa significa
È una delle poche norme del sistema tributario scritte dal punto di vista di chi subisce il controllo. Il principio che le tiene insieme è il contraddittorio: il contribuente deve poter sapere cosa gli si sta contestando e poter rispondere prima che l'atto venga emesso, non dopo. Sulle conseguenze della violazione di alcune di queste garanzie la giurisprudenza si è pronunciata più volte e non sempre nello stesso modo: è un terreno tecnico.
A chi si applica
Al contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
Quando si applica
Durante le attività di controllo presso i locali del contribuente.
Cosa puoi fare
Chiedere che le ragioni della verifica siano indicate negli atti, farsi assistere da un professionista abilitato, far verbalizzare le proprie osservazioni e rilievi, e presentare osservazioni e richieste nel termine previsto dalla norma prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
Termini
Il termine per le osservazioni dopo il rilascio del processo verbale, e la sua incidenza sul momento in cui l'atto può essere emesso, sono fissati dalla norma: vanno letti nel testo vigente, perché l'articolo è stato più volte modificato.
Attenzione
Questa scheda descrive le garanzie previste. Le conseguenze processuali della loro violazione dipendono dal tipo di verifica e da orientamenti giurisprudenziali non uniformi: su questo serve un professionista.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.