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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 12

L. 212/2000 — Statuto del contribuente

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.

Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso

. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

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2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonchè dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219.

(14)

Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera d che "le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 2) che "Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Questa versione vigente dal
2 agosto 2025 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva ↗

Spiegazione — non è il testo di legge

I tuoi diritti durante una verifica fiscale

In parole semplici

Se ti fanno una verifica fiscale devono dirti perché, puoi farti assistere, puoi far mettere a verbale le tue osservazioni e puoi rispondere per iscritto prima che arrivi l'accertamento.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati ad attività economiche o professionali siano effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo, e che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali le ragioni siano espressamente e adeguatamente indicate. Prevede inoltre una serie di garanzie per il contribuente sottoposto a verifica, fra cui l'informazione sulle ragioni e sull'oggetto del controllo, sui propri diritti e obblighi, la possibilità di farsi assistere da un professionista, limiti alla permanenza dei verificatori e la facoltà di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto.

Cosa significa

È una delle poche norme del sistema tributario scritte dal punto di vista di chi subisce il controllo. Il principio che le tiene insieme è il contraddittorio: il contribuente deve poter sapere cosa gli si sta contestando e poter rispondere prima che l'atto venga emesso, non dopo. Sulle conseguenze della violazione di alcune di queste garanzie la giurisprudenza si è pronunciata più volte e non sempre nello stesso modo: è un terreno tecnico.

A chi si applica

Al contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali.

Quando si applica

Durante le attività di controllo presso i locali del contribuente.

Cosa puoi fare

Chiedere che le ragioni della verifica siano indicate negli atti, farsi assistere da un professionista abilitato, far verbalizzare le proprie osservazioni e rilievi, e presentare osservazioni e richieste nel termine previsto dalla norma prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

Termini

Il termine per le osservazioni dopo il rilascio del processo verbale, e la sua incidenza sul momento in cui l'atto può essere emesso, sono fissati dalla norma: vanno letti nel testo vigente, perché l'articolo è stato più volte modificato.

Attenzione

Questa scheda descrive le garanzie previste. Le conseguenze processuali della loro violazione dipendono dal tipo di verifica e da orientamenti giurisprudenziali non uniformi: su questo serve un professionista.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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