Testo normativo
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 1 agosto 2000 al 13 luglio 2011
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I tuoi diritti durante una verifica fiscale
Se ti fanno una verifica fiscale devono dirti perché, puoi farti assistere, puoi far mettere a verbale le tue osservazioni e puoi rispondere per iscritto prima che arrivi l'accertamento.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati ad attività economiche o professionali siano effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo, e che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali le ragioni siano espressamente e adeguatamente indicate. Prevede inoltre una serie di garanzie per il contribuente sottoposto a verifica, fra cui l'informazione sulle ragioni e sull'oggetto del controllo, sui propri diritti e obblighi, la possibilità di farsi assistere da un professionista, limiti alla permanenza dei verificatori e la facoltà di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto.
Cosa significa
È una delle poche norme del sistema tributario scritte dal punto di vista di chi subisce il controllo. Il principio che le tiene insieme è il contraddittorio: il contribuente deve poter sapere cosa gli si sta contestando e poter rispondere prima che l'atto venga emesso, non dopo. Sulle conseguenze della violazione di alcune di queste garanzie la giurisprudenza si è pronunciata più volte e non sempre nello stesso modo: è un terreno tecnico.
A chi si applica
Al contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
Quando si applica
Durante le attività di controllo presso i locali del contribuente.
Cosa puoi fare
Chiedere che le ragioni della verifica siano indicate negli atti, farsi assistere da un professionista abilitato, far verbalizzare le proprie osservazioni e rilievi, e presentare osservazioni e richieste nel termine previsto dalla norma prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
Termini
Il termine per le osservazioni dopo il rilascio del processo verbale, e la sua incidenza sul momento in cui l'atto può essere emesso, sono fissati dalla norma: vanno letti nel testo vigente, perché l'articolo è stato più volte modificato.
Attenzione
Questa scheda descrive le garanzie previste. Le conseguenze processuali della loro violazione dipendono dal tipo di verifica e da orientamenti giurisprudenziali non uniformi: su questo serve un professionista.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.