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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Interpello).

L. 212/2000 — Statuto del contribuente

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2025. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (17 marzo 2020):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

(Diritto di interpello).

Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:alla:

l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;previsti dalla legge;

l'applicazione della disciplina sull'abusodell'abuso del diritto adin relazione a una specifica fattispecie.fattispecie;

Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di normedisposizioni tributarie che, allo scopo diper contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivocontribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.verificarsi;

L'amministrazione rispondefinanziaria, alleferma istanzela facolta' di cuichiedere alladocumentazione letteraintegrativa a)da produrre secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 4 del commadecreto 1legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni eche, ain quelleogni dicaso, cuie' allesospeso letteretra b)il 1° e c)il del31 medesimoagosto commae 1ogni edvolta ache quellee' diobbligatorio cuichiedere alun commaparere 2preventivo nelad terminealtra amministrazione. Se il parere non e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di centoventiinterpello. giorni.Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo delladell'amministrazione amministrazionefinanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione,condivisione della soluzione prospettata dal contribuente.contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.annullabili. TaleGli efficaciaeffetti della risposta alla istanza di interpello si estendeestendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie gia' oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

NonAgli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha compiutamentefornito, fornitomediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.contribuente.

La presentazione delledella istanzeistanza di cui ai commi 1 e 2interpello non ha effettoincide sulle scadenze previste dalle norme tributarie,tributarie ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti. 35

applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;

corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;

sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 e' riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

La presentazione dell'istanza di interpello e' in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalita' di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessita' della questione oggetto di istanza.

La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

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AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi', sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente".

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi', sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Questa versione vigente dal
18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2025
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Spiegazione — non è il testo di legge

Chiedere prima al fisco che cosa ne pensa: l'interpello

In parole semplici

Puoi chiedere per iscritto al fisco come si applica una regola al tuo caso, prima di muoverti. Se rispondono, la risposta li vincola; se non rispondono entro novanta giorni, vale la soluzione che avevi proposto tu. Ma le scadenze continuano a correre lo stesso, quindi chiedilo per tempo.

Cosa dice

L'articolo consente al contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta su fattispecie concrete e personali, nei casi che elenca: obiettiva incertezza sull'applicazione delle disposizioni tributarie, corretta qualificazione della fattispecie, abuso del diritto, disapplicazione di norme antielusive, sussistenza delle condizioni per specifici regimi fiscali. Prevede che la presentazione di istanze relative a fattispecie particolarmente complesse sia subordinata al versamento di un contributo determinato con regolamento ministeriale. Stabilisce che non ricorra obiettiva incertezza quando l'amministrazione abbia già fornito la soluzione con documenti di prassi. Fissa in novanta giorni il termine di risposta, sospeso fra il 1° e il 31 agosto e nei casi indicati, e prevede che la risposta scritta e motivata vincoli l'amministrazione limitatamente al richiedente e alla questione posta, che il silenzio equivalga a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente, e che gli atti difformi dalla risposta espressa o tacita siano annullabili. Precisa infine che la presentazione dell'istanza non incide sulle scadenze né sui termini di decadenza e prescrizione, e che la risposta non è impugnabile.

Cosa significa

L'interpello serve a togliersi un dubbio prima di agire, non dopo. È lo strumento che rende operativo, in anticipo, il principio di affidamento dell'articolo 10: una risposta scritta vincola l'ufficio nei tuoi confronti, e un atto che la contraddice è annullabile. Il meccanismo del silenzio-assenso è insolitamente favorevole al contribuente: se non rispondono entro il termine, vale la soluzione che hai proposto tu. Due limiti vanno tenuti presenti. Il primo, ed è quello che più spesso sorprende: presentare l'istanza non ferma niente: le scadenze fiscali continuano a correre, quindi l'interpello va presentato con largo anticipo rispetto all'adempimento su cui verte. Il secondo: dopo la riforma la presentazione delle istanze su fattispecie particolarmente complesse è soggetta a un contributo, e non c'è obiettiva incertezza se la risposta esiste già in una circolare.

A chi si applica

Ai contribuenti che abbiano una questione concreta e personale rientrante nei casi elencati; alcune tipologie sono riservate ai soggetti indicati dalla norma.

Quando si applica

Prima di tenere il comportamento fiscale su cui si chiede il parere.

Quando non si applica

Non si può usare per questioni ipotetiche o generali, né quando l'amministrazione ha già fornito la soluzione con documenti di prassi per fattispecie corrispondenti. La risposta non vincola per casi diversi e non riguarda altri contribuenti.

Cosa puoi fare

Presentare l'istanza descrivendo la fattispecie in modo completo e indicando la soluzione che si ritiene corretta: è quella soluzione che si consolida in caso di silenzio. Verificare prima se una circolare o una risoluzione risponde già alla domanda.

Termini

Novanta giorni per la risposta, sospesi dal 1° al 31 agosto e nei casi previsti dalla norma. I termini fiscali ordinari non si fermano.

Attenzione

La risposta non è impugnabile: se è sfavorevole, si contesta più avanti l'atto che ne fa applicazione. Redigere un'istanza incompleta è controproducente, perché la risposta vincola solo per la fattispecie descritta. È un adempimento in cui l'assistenza di un professionista fa una differenza concreta.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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