Testo normativo
Art. 11
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
(Diritto di interpello).
Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2016 al 17 marzo 2020
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Chiedere prima al fisco che cosa ne pensa: l'interpello
Puoi chiedere per iscritto al fisco come si applica una regola al tuo caso, prima di muoverti. Se rispondono, la risposta li vincola; se non rispondono entro novanta giorni, vale la soluzione che avevi proposto tu. Ma le scadenze continuano a correre lo stesso, quindi chiedilo per tempo.
Cosa dice
L'articolo consente al contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta su fattispecie concrete e personali, nei casi che elenca: obiettiva incertezza sull'applicazione delle disposizioni tributarie, corretta qualificazione della fattispecie, abuso del diritto, disapplicazione di norme antielusive, sussistenza delle condizioni per specifici regimi fiscali. Prevede che la presentazione di istanze relative a fattispecie particolarmente complesse sia subordinata al versamento di un contributo determinato con regolamento ministeriale. Stabilisce che non ricorra obiettiva incertezza quando l'amministrazione abbia già fornito la soluzione con documenti di prassi. Fissa in novanta giorni il termine di risposta, sospeso fra il 1° e il 31 agosto e nei casi indicati, e prevede che la risposta scritta e motivata vincoli l'amministrazione limitatamente al richiedente e alla questione posta, che il silenzio equivalga a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente, e che gli atti difformi dalla risposta espressa o tacita siano annullabili. Precisa infine che la presentazione dell'istanza non incide sulle scadenze né sui termini di decadenza e prescrizione, e che la risposta non è impugnabile.
Cosa significa
L'interpello serve a togliersi un dubbio prima di agire, non dopo. È lo strumento che rende operativo, in anticipo, il principio di affidamento dell'articolo 10: una risposta scritta vincola l'ufficio nei tuoi confronti, e un atto che la contraddice è annullabile. Il meccanismo del silenzio-assenso è insolitamente favorevole al contribuente: se non rispondono entro il termine, vale la soluzione che hai proposto tu. Due limiti vanno tenuti presenti. Il primo, ed è quello che più spesso sorprende: presentare l'istanza non ferma niente: le scadenze fiscali continuano a correre, quindi l'interpello va presentato con largo anticipo rispetto all'adempimento su cui verte. Il secondo: dopo la riforma la presentazione delle istanze su fattispecie particolarmente complesse è soggetta a un contributo, e non c'è obiettiva incertezza se la risposta esiste già in una circolare.
A chi si applica
Ai contribuenti che abbiano una questione concreta e personale rientrante nei casi elencati; alcune tipologie sono riservate ai soggetti indicati dalla norma.
Quando si applica
Prima di tenere il comportamento fiscale su cui si chiede il parere.
Quando non si applica
Non si può usare per questioni ipotetiche o generali, né quando l'amministrazione ha già fornito la soluzione con documenti di prassi per fattispecie corrispondenti. La risposta non vincola per casi diversi e non riguarda altri contribuenti.
Cosa puoi fare
Presentare l'istanza descrivendo la fattispecie in modo completo e indicando la soluzione che si ritiene corretta: è quella soluzione che si consolida in caso di silenzio. Verificare prima se una circolare o una risoluzione risponde già alla domanda.
Termini
Novanta giorni per la risposta, sospesi dal 1° al 31 agosto e nei casi previsti dalla norma. I termini fiscali ordinari non si fermano.
Attenzione
La risposta non è impugnabile: se è sfavorevole, si contesta più avanti l'atto che ne fa applicazione. Redigere un'istanza incompleta è controproducente, perché la risposta vincola solo per la fattispecie descritta. È un adempimento in cui l'assistenza di un professionista fa una differenza concreta.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.