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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 11

L. 212/2000 — Statuto del contribuente

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Interpello del contribuente

Ciascun contribuente puo' inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

LaL'amministrazione rispostarisponde dell'amministrazionealle finanziaria,istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. QualoraQuando essala risposta non pervengae' comunicata al contribuente entro il termine di cui al comma 1,previsto, siil intendesilenzio cheequivale l'amministrazionea concordicondivisione, conda l'interpretazioneparte odell'amministrazione, ildella comportamentosoluzione prospettatoprospettata dal richiedente.contribuente. QualsiasiGli atto,atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato insanzionatorio difformita'difformi dalla risposta, ancheespressa seo desuntatacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai sensicomportamenti successivi del periodocontribuente precedente,riconducibili e'alla nullo.fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8. - Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 305 del 31 dicembre 1991: "Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti. 2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi' riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. 3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si e' uniformata al parere del comitato. 4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, e' composto dai seguenti membri: a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali; b) il comandante generale della Guardia di finanza; c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari; d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo; e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso; f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze. 5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresi' farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato. 7. Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso. 8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. 10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potra' richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso. 11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente. 12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge".

Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8. - Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 305 del 31 dicembre 1991: "Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti. 2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi' riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. 3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si e' uniformata al parere del comitato. 4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, e' composto dai seguenti membri: a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali; b) il comandante generale della Guardia di finanza; c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari; d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo; e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso; f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze. 5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresi' farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato. 7. Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso. 8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. 10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potra' richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso. 11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente. 12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge".

(Diritto di interpello).

Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2016 al 17 marzo 2020
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Chiedere prima al fisco che cosa ne pensa: l'interpello

In parole semplici

Puoi chiedere per iscritto al fisco come si applica una regola al tuo caso, prima di muoverti. Se rispondono, la risposta li vincola; se non rispondono entro novanta giorni, vale la soluzione che avevi proposto tu. Ma le scadenze continuano a correre lo stesso, quindi chiedilo per tempo.

Cosa dice

L'articolo consente al contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta su fattispecie concrete e personali, nei casi che elenca: obiettiva incertezza sull'applicazione delle disposizioni tributarie, corretta qualificazione della fattispecie, abuso del diritto, disapplicazione di norme antielusive, sussistenza delle condizioni per specifici regimi fiscali. Prevede che la presentazione di istanze relative a fattispecie particolarmente complesse sia subordinata al versamento di un contributo determinato con regolamento ministeriale. Stabilisce che non ricorra obiettiva incertezza quando l'amministrazione abbia già fornito la soluzione con documenti di prassi. Fissa in novanta giorni il termine di risposta, sospeso fra il 1° e il 31 agosto e nei casi indicati, e prevede che la risposta scritta e motivata vincoli l'amministrazione limitatamente al richiedente e alla questione posta, che il silenzio equivalga a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente, e che gli atti difformi dalla risposta espressa o tacita siano annullabili. Precisa infine che la presentazione dell'istanza non incide sulle scadenze né sui termini di decadenza e prescrizione, e che la risposta non è impugnabile.

Cosa significa

L'interpello serve a togliersi un dubbio prima di agire, non dopo. È lo strumento che rende operativo, in anticipo, il principio di affidamento dell'articolo 10: una risposta scritta vincola l'ufficio nei tuoi confronti, e un atto che la contraddice è annullabile. Il meccanismo del silenzio-assenso è insolitamente favorevole al contribuente: se non rispondono entro il termine, vale la soluzione che hai proposto tu. Due limiti vanno tenuti presenti. Il primo, ed è quello che più spesso sorprende: presentare l'istanza non ferma niente: le scadenze fiscali continuano a correre, quindi l'interpello va presentato con largo anticipo rispetto all'adempimento su cui verte. Il secondo: dopo la riforma la presentazione delle istanze su fattispecie particolarmente complesse è soggetta a un contributo, e non c'è obiettiva incertezza se la risposta esiste già in una circolare.

A chi si applica

Ai contribuenti che abbiano una questione concreta e personale rientrante nei casi elencati; alcune tipologie sono riservate ai soggetti indicati dalla norma.

Quando si applica

Prima di tenere il comportamento fiscale su cui si chiede il parere.

Quando non si applica

Non si può usare per questioni ipotetiche o generali, né quando l'amministrazione ha già fornito la soluzione con documenti di prassi per fattispecie corrispondenti. La risposta non vincola per casi diversi e non riguarda altri contribuenti.

Cosa puoi fare

Presentare l'istanza descrivendo la fattispecie in modo completo e indicando la soluzione che si ritiene corretta: è quella soluzione che si consolida in caso di silenzio. Verificare prima se una circolare o una risoluzione risponde già alla domanda.

Termini

Novanta giorni per la risposta, sospesi dal 1° al 31 agosto e nei casi previsti dalla norma. I termini fiscali ordinari non si fermano.

Attenzione

La risposta non è impugnabile: se è sfavorevole, si contesta più avanti l'atto che ne fa applicazione. Redigere un'istanza incompleta è controproducente, perché la risposta vincola solo per la fattispecie descritta. È un adempimento in cui l'assistenza di un professionista fa una differenza concreta.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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