Testo normativo
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 .
Cronologia di questo articolo — 2 versioni
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Da dove viene questo testo
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 29 aprile 2006 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.