Testo normativo
Fonti
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformita' allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'.
La potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
organi, uffici, modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
Nell'ambito delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 13 ottobre 2000 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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