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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Ineleggibilita' a sindaco e presidente della provincia

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 9 novembre 2000 al 30 maggio 2004. Vai al testo vigente oggi.

Non puo' essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia: 1) il ministro di un culto; 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. 1

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 8/11/2000, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 61, n. 2, "nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore di lavori o di servizi comunali non puo' essere eletto alla carica di sindaco, anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non puo' ricoprire la carica di sindaco."

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
9 novembre 2000 al 30 maggio 2004
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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