Testo normativo
Ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente di provincia
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
Non puo' essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia: 1) il ministro di un culto; 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale . . . (1)
1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 8/11/2000, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 61, n. 2, "nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore di lavori o di servizi comunali non puo' essere eletto alla carica di sindaco, anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non puo' ricoprire la carica di sindaco."
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 30 maggio 2004 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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